Giornalisti parasubordinati, al via la nuova procedura di denuncia contributiva

Partito il 16 luglio il DasmOnline per agevolare lo svolgimento degli adempimenti contributivi (INPGI, circolare 9 luglio 2024, n. 6).

L’INPGI ha comunicato l’operatività, a partire dal 16 luglio, di una nuova procedura per la predisposizione e trasmissione della denuncia contributiva mensile, denominata DasmOnline, che sostituisce l’attuale procedura DASM. Ad ogni modo, è previsto sino al prossimo 16 Gennaio 2025 un periodo di transizione durante il quale sarà possibile continuare a utilizzare il DASM.  

Modalità di accesso

L’accesso al Portale DasmOnline sarà attivo tutti i giorni dalle ore 8:00 alle 20.00. La nuova procedura sarà utilizzabile esclusivamente tramite Internet collegandosi al sito indicato nella circolare in commento e utilizzando uno dei seguenti browser web attualmente supportati:
Mozilla Firefox (raccomandato);
Microsoft Edge;
Google Chrome;
Safari.  

L’autenticazione al Portale DasmOnline avviene tramite SPID o CIE esclusivamente da parte del legale rappresentante dell’azienda oppure da parte di un suo delegato.
Le deleghe attualmente comunicate a INPGI, relativamente all’invio della denuncia DASM tramite i servizi Entratel, non sono valide per l’invio tramite Dasm Online, e dovranno quindi essere nuovamente comunicate all’Istituto  esclusivamente tramite il Portale DasmOnline compilando
l’apposito form online disponibile. Nella delega DasmOnline sarà inoltre obbligatorio comunicare la PEC del delegato. 

Presentazione della denuncia contributiva 

Sono disponibili 2 modalità operative:
– Compilazione manuale della denuncia;
– Import dei dati di retribuzioni e compensi a partire da un file di testo, analogamente a come già avviene per la procedura DASM attuale. Per quanto riguarda il file di import, il tracciato resta identico a quello attualmente in uso, ma è prevista la seguente differenza nelle modalità di comunicazione dei dati: attualmente i dati dei contratti di collaborazione possono essere comunicati in denuncia una sola volta, all’atto di attivazione e chiusura, mentre con il DasmOnline:
– in ogni denuncia dovranno sempre essere riportati tutti i dati dei contratti attivi;
– la segnalazione di chiusura continua a poter essere comunicata una sola volta.
L’inoltro della denuncia avverrà direttamente nei confronti dell’INPGI, attraverso il Portale DasmOnline, senza il tramite dei servizi dell’Agenzia delle Entrate.  

Infine, per i committenti, non è prevista alcuna variazione nella tempistica di presentazione della denuncia: l’invio tramite il Portale DasmOnline deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello di paga (si ricorda che per i co.co.co. vige il principio di cassa). Se tale giorno è festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Le caratteristiche di DasmOnline

Il portale consente di visualizzare le denunce relative agli ultimi 12 mesi solari. Pertanto, è opportuno per l’Azienda provvedere ad eseguire periodicamente copie delle denunce sui propri sistemi tramite l’apposita funzione disponibile sul portale. Per agevolare la migrazione è possibile, prima di iniziare ad utilizzare il DasmOnline, importare sul portale le denunce già inviate tramite DASM a partire da Gennaio 2023.  Peraltro, è disponibile sul sito INPGI e sul Portale DasmOnline stesso un manuale per tutti i dettagli tecnici relativi all’uso.

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Uneba: sit-in e mobilitazioni in vista dello sciopero

Continuano le proteste e le mobilitazioni per il rinnovo del CCNL atteso da ormai quasi 5 anni

Prosegue lo stato di agitazione indetto dalle organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl e Uiltucs, a seguito del mancato accordo sulla procedura di raffreddamento attivata al Ministero del Lavoro, che si concluderà con la giornata di sciopero indetta per il 16 settembre 2024
Uneba, nonostante sia disponibile ad erogare 50,00 euro per il rinnovo contrattuale 2020/2025, ha subordinato la sottoscrizione dell’accordo all’intervento delle istituzioni pubbliche per la copertura economica del rinnovo contrattuale.
L’attivo unitario delle strutture, dei delegati e delle delegate del 3 luglio 2024, ha dato mandato alle OO.SS. di attivare il confronto con le istituzioni regionali, attraverso lo svolgimento di sit-in e presidi di protesta di fronte le sedi delle Regioni e in tutte le province. Difatti, i sindacati pretendono un incontro mirato sulla situazione di disagio in cui versano i 135 mila dipendenti del settore, richiedendo anche, alle autorità ecclesiastiche, di supportare la loro causa, contribuendo alla sensibilizzazione delle istituzioni sull’importanza di un contratto giusto per i lavoratori del settore che partecipano, con grande umanità, a migliorare la vita delle persone fragili.

CCNL Metalmeccanica: posizioni ancora distanti nel terzo incontro per il rinnovo

Prosegue il confronto per il rinnovo contrattuale dei metalmeccanici

Con un comunicato stampa diramato l’11 luglio scorso, la Fiom-Cgil ha reso noto l’esito del terzo, dei quattro incontri, calendarizzati per il rinnovo del CCNL Metalmeccanica che, purtroppo, non ha dato i risultati sperati. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati tematiche quali: diritti di informazione e partecipazione; parità di genere e altri diritti sindacali. Le OO.SS. hanno evidenziato come sia importante recepire la direttiva Ue 2023/970, affinché i metalmeccanici siano i primi a colmare il gap salariale tra lavoratrici e lavoratori. Sul fronte dell’informazione e della partecipazione risulta importante predisporre un Protocollo di partecipazione, definendo percorsi di consultazione e comitati di partecipazione, ampliando gli ambiti e aumentando il coinvolgimento delle Rsu. In questo senso, le Sigle puntano all’introduzione dell’obbligo di informazione annuale da parte delle imprese come vincolo contrattuale. 
Inoltre, in sede di contrattazione sono state avanzate anche richieste in merito a: tutele aggiuntive per i lavoratori stranieri; migliorare la normativa sulla malattia e risolvere il problema della proliferazione dei contratti nazionali. 

CCNL Funzioni locali: terzo incontro all’Aran per il rinnovo del contratto

Sulla base delle previsioni dell’Aran l’incremento economico medio a regime sarà di euro 136,00 euro lordi

Si è svolto nei giorni scorsi il terzo incontro all’Aran per il rinnovo del CCNL Funzioni Locali triennio 2022/2024. Il confronto ha avuto inizio con l’illustrazione da parte dell’Aran delle risorse economiche disponibili per gli adeguamenti contrattuali, confermando l’incremento dall’anno 2024 pari al 5,78%, calcolato sulla retribuzione media al 31/12/2021. Dall’incremento del 5,78% occorre eliminare oltre il 50%, in quanto già corrisposto a titolo di indennità di vacanza contrattuale rinforzata dal 01/01/2024. Per gli anni 2022 e 2023, invece, l’indennità di vacanza contrattuale copre interamente gli aumenti. 
Sulla base delle previsioni dell’Aran, l’incremento medio a regime sarà di 136,00 euro lordi, da dividere in sede di contrattazione tra lo stipendio tabellare ed il salario accessorio.
Dal punto di vista normativo è stata ribadita la disponibilità a lavorare alla stesura di un contratto normativo che migliori e dia ulteriori risposte alle problematiche emerse nell’attuale contratto vigente. Per tale motivo, è stata anche ribadita la necessità che i testi contrattuali sui quali confrontarsi siano inviati alle Organizzazioni Sindacali con adeguato anticipo per le opportune valutazioni in merito. 
Tra gli argomenti ancora in attesa di definizione si segnalano i tempi di vestizione per tutto il personale con divisa, servizio mensa e buono pasto, ferie, assenze per malattia e infortunio. 

Regime speciale lavoratori impatriati e indennità di partecipazione a tirocinio promosso dall’Università

L’Agenzia delle entrate si sofferma in materia di regime speciale per lavoratori impatriati fornendo chiarimenti sul caso di un soggetto residente all’estero iscritto a un master presso un’Università italiana che prevede nell’ambito dell’attività formativa un tirocinio per il quale è riconosciuta un’indennità di partecipazione (Agenzia delle entrate, risposta 15 luglio 2024, n. 152).

Per fruire del Regime speciale per lavoratori impatriati (articolo 16, D.Lgs. n. 147/2015) è necessario che il lavoratore:

  • trasferisca la residenza nel territorio dello Stato;

  • non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;

  • svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

L’agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.

 

Il suddetto articolo 16 del Decreto Internazionalizzazione è stato abrogato dall’articolo 5 del D.Lgs. 27 n. 209/2023 che sostituisce il regime previgente le cui disposizioni, tuttavia, continuano a trovare applicazione nei confronti dei contribuenti che hanno trasferito la residenza anagrafica in un comune del territorio italiano entro il 31 dicembre 2023.

 

Con la circolare n. 33/E/2020, l’Agenzia ha già precisato che sono agevolabili i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, che derivano dall’esercizio di arti e professioni di cui all’articolo 53 del TUIR, svolte sia in forma individuale che associata, prodotti nel territorio dello Stato, nonché i redditi di impresa prodotti dall’imprenditore individuale.

Per ciascuna categoria di reddito, sono agevolabili ai fini del regime speciale per lavoratori impatriati solo quelli derivanti da attività di lavoro svolte dal soggetto prevalentemente nel territorio italiano.

 

Sono da ritenersi, pertanto, escluse dall’agevolazione, in via generale, le somme che non sono corrisposte a fronte della prestazione di una ”attività lavorativa” svolta nel territorio dello Stato da parte del percipiente quali, ad esempio, le borse di studio corrisposte ai fini di studio o di addestramento professionale che non derivano da un rapporto di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.

Tali somme, ancorché comprese tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sono comunque escluse dal regime speciale in quanto derivanti dallo svolgimento di attività formative e non dallo svolgimento di un’attività lavorativa.

 

Nel caso di specie, dunque, posto che l’istante non è rientrato in Italia per iniziare un’attività lavorativa ma per frequentare un master nel cui ambito sono previsti tirocini quali complemento della formazione accademica che non costituiscono rapporti di lavoro, non è possibile applicare il regime speciale per lavoratori impatriati.