CIRL Alimentari Artigianato Marche: siglato il rinnovo contrattuale

Con il rinnovo sono previsti, tra le altre cose, aumenti retributivi e novità normative

In data 3 settembre 2024, la Confartigianato Alimentazione, Cna Agroalimentare, Casartigiani e Claai delle Marche, insieme a Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil delle Marche hanno siglato il rinnovo del contratto collettivo integrativo regionale del settore alimentare e della panificazione artigiano delle Marche. Il contratto decorre dal 1° ottobre 2024 e scade il 30 settembre 2028. Per quanto concerne l’aspetto retributivo, per il settore alimentare e nella fattispecie per le imprese non artigiane fino a 15 dipendenti, le maggiorazioni prevedono aumenti pari agli importi indicati nella tabella seguente. 

Imprese non artigiane fino a 15 dipendenti

Livello ERP EER in vigore dal 1° ottobre 2024
1 60,20 13,92
2 56,08 12,10
3 51,97 9,98
4 48,07 8,77
5 44,17 7,86
6 40,03 7,27
7 36,37 6,65
8 36,37 6,05

Per le imprese artigiane, settore alimentare e panificazione, viene riconosciuto un incremento della quota di salario quale elemento economico regionale (EER) nella misura dell’1,2%. L’elemento sarà pari a 7,27 euro al mese. Mentre, per l’elemento retributivo pregresso (ERP) viene applicato quanto previsto dall’accordo interconfederale regionale del 12 dicembre 2022 per le aziende del settore. 

Imprese artigiane – Settore alimentare

Livello ERP EER in vigore dal 1° ottobre 2024
1S 64,31 10,44
1 60,20 9,37
2 56,08 8,58
3A 51,97 8,00
3 48,07 7,56
4 44,17 7,27
5 40,03 6,92
6 36,37 6,47

Imprese artigiane – Settore Panificazione

Livello ERP EER in vigore dal 1° ottobre 2024
A1S 29,27 9,10
A1 27,54 8,46
A2 24,10 7,93
A3 20,66 7,27
A4 17,22 6,88
B1 27,11 9,09
B2 22,59 7,46
B3S 19,58 7,27
B3 18,08 7,03
B4 15,06 6,66

Le aziende mettono a disposizione dei singoli lavoratori strumenti di welfare del valore complessivo di 120,00 euro da corrispondere in un’unica soluzione, per quanto riguarda il 2024, nella mensilità di ottobre e a decorrere dal 2025 nella mensilità di luglio di ogni anno. Tra le altre cose, per quel che riguarda la flessibilità dell’orario di lavoro, l’azienda può realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell’orario contrattuale fino al limite delle 48 ore settimanali per un massimo di 96 ore nell’anno, recuperabili entro 12 mesi solari dalla data di effettuazione. Infatti, per le prime 32 ore viene riconosciuto un incremento del 10%, dalla 33esima alla 64esima ora del 12% e dalla 65esima alla 96esima del 15%. 

Sanzioni civili per omissione e per evasioni contributive, le indicazioni dell’INAIL

Fornite le istruzioni operative sul nuovo regime che decorre dal 1° settembre 2024 (INAIL, circolare 10 ottobre 2024, n. 31).

L’INAIL, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha fornito le indicazioni operative per l’applicazione del nuovo regime sanzionatorio derivante dalle modifiche apportate all’articolo 116, commi 8 (omissioni ed evasioni contributive), 10 (oggettive incertezze) e 15 (riduzione delle sanzioni civili) della Legge n. 388/2000 dall’ articolo 30, commi da 1 a 4 del D.L. n. 19/2024, far data dal 1° settembre 2024.

Sanzioni civili per omissioni contributive

Per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge in esame, per le omissioni contributive dal 1° settembre 2024 viene applicato il seguente regime:
– se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, è dovuta la sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento;
– negli altri casi, continua a essere dovuta la sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.

Sanzioni civili per evasioni contributive

Il regime sanzionatorio per l’evasione contributiva, anche a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 19/2024, continua a comportare l’applicazione di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30%, con il tetto del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
La riforma, inoltre, conferma il regime più favorevole in caso di spontanea regolarizzazione prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e,
comunque, entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento di contributi o premi purché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia spontanea.
In questa fattispecie continua ad applicarsi, in luogo della sanzione per evasione, la sanzione civile prevista per le omissioni contributive, pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.
Il predetto regime favorevole è stato ulteriormente esteso dal decreto-legge in esame che ha introdotto la nuova fattispecie della spontanea regolarizzazione prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e, comunque, entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento di contributi e premi, a condizione che il
versamento avvenga in unica soluzione entro 90 giorni dalla denuncia. 

In questo caso si applica, in luogo della sanzione per evasione, una sanzione civile pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti.
In entrambe le ipotesi di pagamento, entro trenta o novanta giorni, la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.

Infine, nella circolare in commento, vengono contemplati anche i casi delle sanzioni civili per situazioni debitorie rilevate d’ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive e delle sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze.

CCNL Lavanderie Conflavoro-Confsal: sottoscritto verbale integrativo

Le Parti Sociali hanno ridefinito le retribuzioni per il comparto artigianato

Il 9 settembre 2024 Conflavoro PMI e Fesica-Confsal, con l’assistenza di Confsal, hanno sottoscritto un accordo integrativo e modificativo del CCNL Lavanderie e Tintorie – Industria, Artigianato siglato il 28 febbraio 2022. Considerate le caratteristiche specifiche del settore le Parti Sindacali, al fine di tutelare l’occupazione del personale ed il potere d’acquisto delle risorse umane impiegate, sono addivenute alla ridefinizione dei livelli di retribuzione per il comparto artigianato, in particolare alla Tabella B. 

Livelli Retribuzione dal’1.9.2024 Retribuzione dall’1.1.2025
Primo Livello 1.326,00 1.362,30
Secondo Livello 1.402,00 1.440,55
Terzo Livello 1.462,00 1.502,05
Quarto Livello 1.524,85 1.566,65
Quinto Livello 1.652,30 1.697,75
Sesto Livello 1.815,60 1.865,45
Quadri  1.945,10* 1.998,00

*Indennità mensile di funzione di quadro conglobata.

Concordato preventivo biennale: come aderire entro il 31 ottobre 2024

Si può aderire alla proposta di Concordato preventivo biennale entro il 31 ottobre 2024 ovvero entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2023.

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance volto a favorire il rispetto degli obblighi fiscali e dichiarativi delle partite IVA di minori dimensioni al fine di instaurare un rapporto collaborativo, trasparente e semplificato tra contribuenti e fisco.

Introdotto dagli articoli 6 e seguenti del D.Lgs. n. 13/2024, attuativo della Legge delega per la riforma fiscale, il Concordato consente per due anni di pagare le tasse sulla base di una proposta formulata dall’Agenzia delle entrate, coerente con i dati contenuti nelle banche dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria e i redditi dichiarati dal contribuente.

 

Il CPB si rivolge ai soggetti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e a coloro che hanno aderito al regime forfettario (per il primo anno di applicazione del CPB, ovvero per il solo periodo d’imposta 2024, la proposta per i soggetti forfettari è valida per un solo anno. A regime, ovvero dal 2025, il Concordato è valido per due anni anche per i forfettari).

 

I soggetti che aderiscono alla proposta di CPB accedono a specifici benefici premiali (compresi quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto) e, salvo che ricorrano le cause di decadenza previste dalla legge, sono esclusi dagli accertamenti tributari. In particolare, se il contribuente accetta la proposta, i maggiori redditi effettivamente conseguiti durante il biennio 2024 e 2025 non verranno considerati ai fini del calcolo delle imposte. Inoltre, sulla parte di reddito concordato eccedente il reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente (il 2023), verrà applicata un’imposta sostitutiva che:

  • per i soggetti ISA varia dal 10% al 15%, in base al punteggio ottenuto;

  • per i forfettari sarà del 10% o del 3% per forfettari start up.

Invece, nel caso in cui non accetti la proposta o decada dal CPB, il contribuente verrà inserito in liste selettive e potrà essere soggetto a controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Resta inteso che, qualora il contribuente abbia correttamente adempiuto agli obblighi tributari, non vi sarà nessuna ulteriore conseguenza in termini di accertamenti fiscali.

 

Inoltre, per i soggetti ISA che aderiscono entro il 31 ottobre 2024 al CPB è previsto un regime opzionale di ravvedimento, che consiste nel versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’IRAP (articolo 2-quater, D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito nella Legge n. 143/2024).
A tale fine le norme stabiliscono:
– i criteri di calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell’IRAP;
– le aliquote dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e la riduzione del 30% delle imposte sostitutive per i periodi di imposta 2020 e 2021;
– il valore minimo complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione che non può essere inferiore a 1000 euro;
– le modalità e le scadenze del versamento dell’imposta sostitutiva.

In particolare, è previsto che per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti ISA applichino l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l’aliquota del:

  • 10%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;

  • 12%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;

  • 15%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

Per le stesse annualità (2018, 2019 e 2022) si applica l’imposta sostitutiva dell’IRAP con l’aliquota del 3,9%.

Manageritalia: copertura sanitaria individuale per gli executive professional

Realizzata la polizza sanitaria individuale integrativa al Servizio Sanitario Nazionale estendibile anche al nucleo familiare degli associati a Manageritalia

La Cassa Sanitaria “Carlo De Lellis” ha previsto la possibilità per gli executive professional associati a Manageritalia, di ottenere delle prestazioni sanitarie e di tutelare i propri familiari attraverso la nuova copertura sanitaria individuale.
Il piano sanitario presenta due livelli diversi di prestazioni:
la forma completa, che offre assistenza per i ricoveri ospedalieri, l’alta diagnostica, le visite specialistiche, gli accertamenti diagnostici, le analisi di laboratorio, le lenti/occhiali, le protesi, il “pacchetto maternità”, le prestazioni fisioterapiche, i “pacchetti prevenzione”, le cure e gli interventi chirurgici odontoiatrici;
la forma completa escluse le cure dentarie, la quale prevede quanto suddetto con l’esclusione delle cure odontoiatriche e ortodontiche.
Tale copertura consente, inoltre, l’accesso al network delle strutture convenzionate con la compagnia Intesa San Paolo RBM Salute, attraverso il quale i beneficiari possono effettuare le prestazioni sanitarie pagando solo una quota parte del costo, la restante verrà poi saldata dalla compagnia di assicurazione.
I costi, con pagamento trimestrale, sono differenziati in base al piano sanitario scelto, partendo da 834,00 euro per singolo aderente e da 1550,00 euro l’anno per l’intero nucleo familiare indipendentemente dal numero delle persone che lo compongono.