CCNL Metalmeccanica Industria: prosegue il confronto sul rinnovo

Secondo incontro: restano divergenze su aspetti economici

Il 18 settembre 2025 si è tenuto il secondo incontro tra le Organizzazioni sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm e le Associazioni datoriali Federmeccanica, Assistal per il rinnovo del CCNL di settore.

Le questioni affrontate nel confronto riguardano il diritto all’informazione e alla consultazione, le politiche di genere, i diritti sindacali, la gestione dei lavoratori stranieri e il trattamento delle malattie.

Nonostante il confronto sia stato giudicato positivo, persistono delle divergenze in merito a salario e altri aspetti economici.

Pertanto e fissato un prossimo incontro per il 25 settembre 2025.

Minimale e del massimale di rendita INAIL: la rivalutazione dal 1° gennaio 2025

Aggiornati i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi (INAIL, circolare 18 settembre 2025, n. 48).

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 56/2025 ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall’INAIL nel settore industria con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e ha stabilito gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di 20.426,70 euro e di 37.935,30 euro.

A seguito di tale provvedimento, l’Istituto ha comunicato gli aggiornamenti dei limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare INAIL n. 29/2025.

Nella circolare in commento, peraltro, vengono anche elencate le tipologie dei lavoratori interessati, ovvero:

– lavoratori dell’area dirigenziale (retribuzione convenzionale giornaliera 126,45 euro, mensile 3.161,28 euro); dirigenti part-time (retribuzione convenzionale oraria 15,81 euro);

– lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita (retribuzione convenzionale giornaliera 68,09 euro, mensile 1.702,23 euro);

– familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c. (retribuzione convenzionale giornaliera 68,36 euro, mensile 1.709,07 euro);

– lavoratori di società e cooperative ex compagnie e gruppi portuali di cui alla Legge n. 84/1994 (retribuzione convenzionale
giornaliera x 12 giorni mensili 1.522,92 euro ovvero 126,91 euro x 12);

– retribuzione di ragguaglio (retribuzione convenzionale giornaliera 68,09 euro, mensile 1.702,23 euro);

– lavoratori parasubordinati (minimo e massimo mensile 1.702,23 euro e 3.161,28 euro);

– lavoratori subordinati sportivi (minimo e massimo annuale 20.426,70 euro37.935,30 euro);

– alunni e studenti di scuole o istituti non statali, premio annuale a persona (anno scolastico 2024/2025 regolazione 10,47 euro; anno scolastico 2025/2026 anticipo 10,49 euro);

–  allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP) (retribuzione minima giornaliera 68,09 euro, premio speciale unitario annuale 69,98).

 

CCNL Sanità: arresto nelle trattative per il rinnovo

Rinnovo bloccato, inflazione al 17%: i Sindacati chiedono più fondi 

Lo scorso 17 settembre 2025 l’Intersindacale dei Dirigenti Medici, Veterinari e Sanitari, Aaroi-Emac, Fassid (Aipac, Aupi, Simet, Sinafo, Snr) , Fp-Cgil Medici e Dirigenti Ssn, Fvm-Federazione Veterinari, Medici e Dirigenti Sanitari, Uil-Fpl Medici e Veterinari e sanitari hanno comunicato al Ministero e alle Regioni l’urgenza di risolvere lo stallo nelle trattative per il rinnovo del CCNL di settore per il periodo 2022-2024, bloccate da 2 anni.

Le OO.SS. ritengono che i fondi stanziati dal Governo per il suddetto rinnovo contrattuale siano insufficienti a coprire l’inflazione subita in questo triennio dai lavoratori del comparto.

Difatti, a fronte di un’inflazione del 17% nel periodo considerato, il finanziamento per gli aumenti contrattuali è stato solo del 5,78%, creando un divario significativo con gli aumenti previsti da altri contratti.

Un ulteriore ostacolo al proseguimento della trattativa risiede nell’ingiustizia del finanziamento dell’indennità di specificità, che è stata riconosciuta solo ai Dirigenti Medici e Veterinari, escludendo i Dirigenti Sanitari.

I Sindacati chiedono al Governo e alle Regioni di intervenire, stanziando risorse extracontrattuali nella Legge di Bilancio 2026. Risorse aggiuntive necessarie a ridurre il divario inflazionistico attraverso l’aumento delle retribuzioni e a colmare la suddetta disparità di reddito tra i Dirigenti.

Le Sigle sindacali ritengono che lo stallo attuale non sia più accettabile ed auspicano l’emanazione, da parte del Governo, dell’atto d’indirizzo che dovrà includere miglioramenti sia economici che normativi per tutti i lavoratori del settore.

Dipendenti pubblici in mobilità: la questione del TFS

Fornito un quadro riassuntivo delle varie casistiche riscontrabili (INPS, circolare 15 settembre 2025, n. 126).

L’INPS ha effettuato una ricognizione delle norme che regolano i processi di mobilità, fornendo anche indicazioni in relazione alla disciplina da applicare nelle ipotesi di transito (a vario titolo) tra amministrazioni pubbliche diverse che possono interessare i dipendenti pubblici iscritti all’ex ENPAS o all’ex INADEL.

In effetti, al fine di garantire l’unicità della posizione assicurativa, il legislatore ha regolato il regime pensionistico e di fine servizio rivolto al personale interessato da mobilità nell’ambito delle pubbliche amministrazioni.

In particolare per quel che riguarda il Trattamento di fine servizio (TFS), la norma stabilisce i seguenti principi di carattere generale:

– dalla data di trasferimento, al personale interessato spetta il TFS previsto dall’ordinamento dell’amministrazione di destinazione;
– ai fini della liquidazione del TFS, del Trattamento di fine rapporto (TFR), dell’indennità di anzianità o dell’eventuale analogo trattamento comunque denominato, il personale in mobilità ha diritto a far valere, in aggiunta a quella maturata dopo il trasferimento, l’intera anzianità di servizio già utile per l’ordinamento dell’amministrazione di provenienza;
– l’importo lordo dell’indennità, maturata alla data di trasferimento, deve essere versato dall’amministrazione di provenienza a quella di destinazione, senza recupero sulla somma da trasferire di eventuali contributi o altri oneri eventualmente addebitati al dipendente;
– all’atto della definitiva cessazione dal servizio, l’eventuale eccedenza tra l’importo del trattamento calcolato alla data del trasferimento e quello dovuto alla data di cessazione, in base all’anzianità di servizio complessivamente maturata, compete al dipendente.

Tali principi devono essere applicati in tutti i casi di mobilità, salvo quelli per i quali il legislatore abbia previsto una normativa speciale.

Pertanto, l’applicazione delle norme sulla mobilità comporta il trasferimento della titolarità di un rapporto di lavoro già esistente da un’amministrazione a un’altra, riconducibile alla fattispecie della “cessione del contratto”.

Infine, nella circolare in commento l’INPS riepiloga le tipologie di mobilità e fornisce un quadro riassuntivo delle varie casistiche riscontrabili.

CCNL Oreficeria Industria: ripresa la trattativa per il rinnovo

 

Confronto per il rinnovo del CCNL: sindacati e datori discutono di turni, trasferte e lavoro a termine

Lo scorso 15 settembre 2025 si è svolto il confronto tra le Organizzazioni sindacali  Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil e le Associazioni datoriali Confindustria, Federorafi per la riapertura del dibattito relativo al rinnovo del CCNL di settore, ormai scaduto a dicembre 2024.

I punti principali del confronto hanno riguardato temi come trasferte e reperibilità con l’intento di definire le normative e i relativi trattamenti economici. 

Altro punto fondamentale trattato riguarda il lavoro a turni, per il quale i Sindacati hanno richiesto un riconoscimento economico specifico, ad oggi non previsto, che tenga conto della sua incidenza su tredicesima, ferie e permessi.

È stata, inoltre, posta l’attenzione sugli istituti della malattia e dell’infortunio non sul lavoro per i lavoratori disabili con la richiesta di prolungare il periodo di comporto e garantire un adeguato riconoscimento economico.

Infine, si è discusso della necessità di disciplinare il mercato del lavoro, affrontando il tema dei contratti a termine e di somministrazione, che il contratto attuale non prevede.

Le Associazioni datoriali, per avviare un confronto concreto, si impegnano a presentare dei testi specifici sui punti trattati.

Il prossimo appuntamento è fissato per i primi giorni di ottobre 2025.